Questo da earmi.it cito la Sintesi 2016 del Giudice Mori sull'Importazione:
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Importazione di armi: L’importazione temporanea dall’estero 51 è regolata come l’esportazione; chi entra deve presentare le armi alla polizia e denunziare dove le deterrà. L’importazione con C.E. è regolata come l’esportazione. Le armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di Banchi riconosciuti; è obbligatoria la matricola. Le armi non vanno denunziate se il detentore si sposta per cacciare o per gare di tiro o se rie patria entro 72 ore. L’importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto per il privato che importa oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il
marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Le armi di modello già catalogato in passato od ora già classificato dal Banco di prova, non devono più passare per il Banco se già munite del punzone di un Banco estero riconosciuto. Che l'arma è già riconosciuta quale comune va autocertificato nella domanda di importazione.
È vietata, salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l’importazione di armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però
l’importazione ai commercianti. È norma obsoleta e ridicola nonché contraria alle regole europee sul commercio.
Segni distintivi: Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle. Un’arma priva di matricola o marchio del produttore, nei casi in cui sono prescritti, è arma clandestina. La matricola deve comparire su tutte le armi comuni, anche quelle ad aria compressa, solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l’arma è anteriore al 1920. Può essere apposta, per almeno una volta, su qualsiasi parte essenziale dell’arma, canna compresa; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola. È possibile che vi sia un matricola sul corpo dell’arma e una diversa sulla canna, ciascuna valida e sufficiente. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono tali le
canne ulteriori di un’arma, rispetto a quella di base. Non è vietato scrivere numeri o altre indicazioni su di un’arma al fine di individuarla.
Attenzione: spesso la matricola è nascosta sotto le parti in legno. Dal 2011, sulle nuove armi, essa dovrà essere visibile.
Norme ONU ed europee; D:L.vo 204/2010 Il marchio o sigla (nome o simbolo) che individua il produttore od importatore; essi devono essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979. Dal gennaio 2012 le nuove armi dovranno recare anche
anno e paese di fabbricazione e, almeno sulla canna, il calibro. Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno distintivo la cui mancanza rende clandestina l’arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente prive, così come le armi ex militari (contro, una volta, la Cassazione, ma è stato sicuramente un abbaglio).
Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizate"
Qui è tutto
Poi tanto che ci sono due o tre link:
http://www.earmi.it/diritto/faq/marino.htmhttp://www.earmi.it/diritto/faq/sportive.htmlhttp://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htmhttp://www.armietiro.it/il-regolamento- ... a-armi-379