attenzione alle parole....

sezione dove si parla il "Legalese" e dove poter fugare ogni dubbio, prima di incorrere in seri provvedimenti

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Kurtzzz
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attenzione alle parole....

Messaggioda Kurtzzz » 24 giugno 2006, 22:47

riporto questa sentenza.... per riferirmi ancora "all'arte del buon senso"...
Sono esempi estremi, d'accordo, ma occorre tenerne sempre conto... quando parlavo di schizzofrenia....

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione I Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
xxxxxxxx
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso proposto da:
1) xxxxxx avverso sentenza del 9 luglio 2001 Corte Appello di Firenze
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere xxxx
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. xxxx, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. xxxxx, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con sentenza in data 9 luglio 2001 la Corte di Appello di Firenze in parziale riforma di quella in data 15 novembre 2000 del Tribunale di Siena - Sezione distaccata di Poggibonsi - con la quale xxxx, imputato del reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (detenzione illegale di un riduttore di suono (silenziatore) costituente parte di arma), era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e lire quattrocentomila di multa, ...omissis...

La Corte territoriale, per quanto interessa in questa sede, affermava che il cosiddetto silenziatore deve considerarsi parte di arma in quanto, pur non essendo indispensabile per il funzionamento dell'arma, contribuisce a renderla più insidiosa dal momento che, assicurandone un uso "nascosto", rende difficilmente percepibile e individuabile l'azione di chi spara, in tal modo contribuendo a rendere più pericolosa la sua utilizzabilità.

2. Ricorre per Cassazione il xxx, ...... risultava manifestamente illogico affermare che detto oggetto poteva essere qualificato autonomamente come "parte di arma" in mancanza di un diretto riferimento a una specifica arma, essendo la sua capacità di accrescimento di insidia solo e unicamente potenziale, come tale non punibile, senza detta riferibilità in concreto.
3. Il ricorso è infondato.

Invero, questa Corte ha precisato (cfr., Sez. VI, 16 dicembre 1986, Melidani, Cass. pen. 1988, 356; Sez. I, 1 giugno 1987, Nardone, Giust. pen. 1988, II, 474, mass. 447) che per parte di arma deve intendersi non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che, pur avendo una sua autonomia funzionale, si presti a una ricomposizione con l'arma mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione, di guisa che risultano penalmente irrilevanti solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, né diretto né indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al momento della sua utilizzazione.

La funzione pericolosa e insidiosa del silenziatore risulta inequivoca in quanto detto oggetto..... omissis.... di guisa che detto oggetto deve essere giuridicamente qualificato come parte di arma, prescindendosi dalla sua autonomia funzionale.

Infatti la "ratio" della normativa che sanziona penalmente anche la detenzione illegale di una parte di arma è quella di impedire l'utilizzazione della stessa non solo nella sua normale e semplice struttura funzionale, ma anche allorquando risulta potenziata per una sua utilizzazione maggiormente offensiva ovvero per la realizzazione di condotte più insidiose, sicché, per il suo rilievo penale, non è indispensabile che sia strutturalmente necessaria per il funzionamento dell'arma, essendo sufficiente che sia un accessorio idoneo, con le caratteristiche sopra indicate, al potenziamento della medesima.

Per le suesposte ragioni il gravame risulta infondato e, in quanto tale, deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 2002.


quindi.... si chiama in qualunque modo tranne.....

moderatore di suono,
camera di espansione,
riduttore di suono.... ecc. .... ecc...


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Messaggioda fausto » 25 giugno 2006, 9:11

Complimenti Kurtzzz,

resta solo da capire se, l'accessorio incriminato, era montato su un'arma ad aria compressa: full o depo?

In ogni modo, questa sezione legale è di grand’utilità. Complimenti a chi l'hanno aperta.

Ciao Fausto.


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Messaggioda Kurtzzz » 25 giugno 2006, 19:08

...non era montato.... era detenuto assieme ad una pistola (se non ricordo male... poi vado a controllare)...

ma il punto della questione è quello relativo alla definizione (moderatore di suono) che per i giudici indica una parte di arma (che comunque costruita) assolve sempre e comunque alla stessa funzione (in assoluto dunque a prescindere dal contesto).... quindi tanto per armi da fuoco che per a.c. full e depo (assurdo ma è così).... i giudici (in questo caso) si sono spinti ancora oltre.... riducendo in pratica le possibilità di intervento solo.... all'estetica..... ma qui occorre andare con i piedi di piombo e misurare le parole.... una calciatura "camo"..... potrebbe costare molto se il tiratore dovesse trovarsi sdraiato in mezzo ad un prato ed imbattersi nell'Accertatore di turno!


quindi proporrei ufficialmente di adottare la definizione di "scaccolatore di volata con funzione catalitica anti inquinamento" così siamo tranquilli (ovviamente al berillio)


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Messaggioda A.Signorini » 25 giugno 2006, 20:48

Kurtzzz ha scritto: (ovviamente al berillio)



mi ricorda qualcuno dub


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Messaggioda Kurtzzz » 25 giugno 2006, 23:28

....sarai mica "quel contorsionista"..... del tiro in ginocchio?


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Messaggioda francesco54 » 25 giugno 2006, 23:51

Kurtzzz ha scritto:....sarai mica "quel contorsionista"..... del tiro in ginocchio?

:D...in ginocchio..e ..:azz:..non solo...http://www.migliorforum.com/fieldtarget/al-cospetto-del-bersaglio-vt523.html



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