Ciao a tutti,
io ho da fare una domanda; domanda che a prima vista sembra che non ci riguardi da vicino, ma credetemi è importante, in previsione futura...
Noi abbiamo le depotenziate, classificate dalla legge come <7,5J, mentre in altri stati i limiti sono molto diversi. Diciamo che a me interessano i famosi 16,3J che vigono in molti paesi.
Se un cittadino straniero, in libero possesso di una free nel suo paese, quindi senza porto d'armi, volesse introdurre l'arma in Italia (dove appunto verrebbe considerata full), per un evento sportivo qualsiasi, sapete quale disciplina dovrebbe rispettare?
Grazie in anticipo per le risposte
Introduzione in Italia di armi sportive >7,5J
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Introduzione in Italia di armi sportive >7,5J
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Caro Filippo,
che vuoi organizzare gli europei in Italia?
Comunque provo a fornirti quello che tu chiedi sia riferito ai tiratori italiani che a quelli stranieri
La Carta Europea d'arma da fuoco (C.E.A.F) è stata istituita per facilitare la libera circolazione dei cacciatori e tiratori sportivi all'interno della UE.
Ha validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità è prorogabile. Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della categoria "d", la validità massima è di dieci anni.
E' un documento personale rilasciato dalle Autorità di Polizia degli Stati membri a chi lo richiede, al fine di detenere e utilizzare legittimamente le armi da fuoco sportive, su cui figurano quelle detenute e utilizzate dal titolare della carta. Tale carta, in caso di viaggio attraverso i Paesi UE, deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche delle armi, ad esempio la perdita o il furto delle stesse, sono annotati sulla carta.
Gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria "b" soltanto a persone che abbiano un valido motivo e che abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo, e che non possano costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
I cacciatori, per le categorie "c" e "d", e i tiratori sportivi, per le categorie "b" "c" e "d" delle armi da fuoco, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più di tali armi durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare la loro attività, purchè siano in possesso della Carta Europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito.
Per il rilascio
Per il rilascio della Carta Europea per arma da fuoco occorre presentare i seguenti documenti:
Domanda in carta da bollo da € 14.62, indirizzata alla Questura, contenente generalità del richiedente, estremi del Porto d'Armi o dell'Autorizzazione per il trasporto delle armi sportive, data e firma.
Il certificato contestuale di stato di famiglia e residenza in bollo.
Certificato di cui all'art. 12 e secondo comma T.U.L.P.S;
Fotocopia della denuncia delle armi ai sensi dell'art.38 T.U.L.P.S;
Fotocopia del Porto d'Armi e della ricevuta di pagamento della Tassa sulle concessioni governative o del trasporto armi sportive sul territorio nazionale;
Ricevuta di versamento di € 1,82 quale costo della Carta Europea, sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato;
N. 2 foto di cui una autenticata
Elenco delle armi da inserire nella C.E.A.F. (massimo 10).
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al locale Commissariato di P.S. o al Comando dei Carabinieri competente per territorio.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della Legge n.15/68 è comunque ammessa la facoltà di avvalersi delle altre modalità di presentazione indicate nel D.L. 455 del 28 dicembre 2000 (autocertificazione).
Gli stranieri titolari di Carta Europea d'arma da fuoco
Gli stranieri titolari di Carta Europea d'arma da fuoco possono:
1) Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia e autorizzati al medesimo esercizio nel Paese di provenienza:
introdurre, trasportare sul territorio nazionale e riesportare entro un anno le armi lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
2) portare nei periodi e luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale le armi suddette, osservato il disposto dell'art. 12.8 della suddetta L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12.12 (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria tramite preventiva convalida presso il Consolato della licenza di caccia valida del Paese di provenienza), e gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:
3) trasferire e trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive e inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
4) portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva.
Spero di averTi chiarito i bi.
Ciao paesa' .
Alex
che vuoi organizzare gli europei in Italia?
Comunque provo a fornirti quello che tu chiedi sia riferito ai tiratori italiani che a quelli stranieri
La Carta Europea d'arma da fuoco (C.E.A.F) è stata istituita per facilitare la libera circolazione dei cacciatori e tiratori sportivi all'interno della UE.
Ha validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità è prorogabile. Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della categoria "d", la validità massima è di dieci anni.
E' un documento personale rilasciato dalle Autorità di Polizia degli Stati membri a chi lo richiede, al fine di detenere e utilizzare legittimamente le armi da fuoco sportive, su cui figurano quelle detenute e utilizzate dal titolare della carta. Tale carta, in caso di viaggio attraverso i Paesi UE, deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche delle armi, ad esempio la perdita o il furto delle stesse, sono annotati sulla carta.
Gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria "b" soltanto a persone che abbiano un valido motivo e che abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo, e che non possano costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
I cacciatori, per le categorie "c" e "d", e i tiratori sportivi, per le categorie "b" "c" e "d" delle armi da fuoco, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più di tali armi durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare la loro attività, purchè siano in possesso della Carta Europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito.
Per il rilascio
Per il rilascio della Carta Europea per arma da fuoco occorre presentare i seguenti documenti:
Domanda in carta da bollo da € 14.62, indirizzata alla Questura, contenente generalità del richiedente, estremi del Porto d'Armi o dell'Autorizzazione per il trasporto delle armi sportive, data e firma.
Il certificato contestuale di stato di famiglia e residenza in bollo.
Certificato di cui all'art. 12 e secondo comma T.U.L.P.S;
Fotocopia della denuncia delle armi ai sensi dell'art.38 T.U.L.P.S;
Fotocopia del Porto d'Armi e della ricevuta di pagamento della Tassa sulle concessioni governative o del trasporto armi sportive sul territorio nazionale;
Ricevuta di versamento di € 1,82 quale costo della Carta Europea, sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato;
N. 2 foto di cui una autenticata
Elenco delle armi da inserire nella C.E.A.F. (massimo 10).
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al locale Commissariato di P.S. o al Comando dei Carabinieri competente per territorio.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della Legge n.15/68 è comunque ammessa la facoltà di avvalersi delle altre modalità di presentazione indicate nel D.L. 455 del 28 dicembre 2000 (autocertificazione).
Gli stranieri titolari di Carta Europea d'arma da fuoco
Gli stranieri titolari di Carta Europea d'arma da fuoco possono:
1) Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia e autorizzati al medesimo esercizio nel Paese di provenienza:
introdurre, trasportare sul territorio nazionale e riesportare entro un anno le armi lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
2) portare nei periodi e luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale le armi suddette, osservato il disposto dell'art. 12.8 della suddetta L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12.12 (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria tramite preventiva convalida presso il Consolato della licenza di caccia valida del Paese di provenienza), e gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:
3) trasferire e trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive e inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
4) portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva.
Spero di averTi chiarito i bi.
Ciao paesa' .
Alex
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